Presentazione candidature elezione del Sindaco e del Consiglio comunale

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Presentazione candidature elezione del Sindaco e del Consiglio comunale

Comune di Segrate
Popolazione legale: 36.591
(ai fini delle procedure elettorali si deve fare riferimento al DPR 20/01/2023 di determinazione della popolazione legale della Repubblica pubblicato sulla G.U. 53 del 3/3/23) 

Consiglieri: 24

Numero di Candidati in lista: da un minimo di 16 a un massimo di 24

Rappresentanza di genere
Per i comuni con popolazione superiore a 15.000, l’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), della legge n. 215/2012 – aggiungendo un periodo al comma 1 dell’articolo 73 del d.lgs. n. 267/2000 – stabilisce che per tale categoria di co­muni, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in ciascuna lista in misura superiore a due terzi dei candidati (am­messi).

Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la norma prevede che deve essere arrotondato all’unità superiore, in caso di cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato. Pertanto nel calcolo delle quote di genere all’interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato, l’arrotondamento si effettua sempre all’unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi; il numero del genere più rappresentato viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

Per il calcolo delle quote di genere (massimo 2/3 e minimo 1/3 all'interno di ciascuna lista) si rinvia comunque alle istruzioni contenute nella Pubblicazione ministeriale n. 1/26 Elezioni Comunali Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

Numero dei sottoscrittori della lista: non meno di 175 non più di 350.

Documentazione necessaria al momento della presentazione della lista dei candidati
I documenti necessari per la presentazione delle candidature sono illustrati dettagliatamente nella Pubblicazione ministeriale n. 1/26 Elezioni Comunali Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature cui si rimanda per una puntuale verifica di quanto contenuto nella presente informativa.

Per la presentazione delle candidature non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 2000 n. 445 pertanto non sono ammesse l’autocertificazione, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali con autodichiarazione dell’interessato e la presentazione di documenti tramite fax o email.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

Si riportano, a titolo di sintesi e rinviando per ogni ulteriore dettaglio e verifica alle sopra citate istruzioni ministeriali, i documenti necessari al momento della presentazione della lista dei candidati:

1) dichiarazione scritta di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale. La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione: sarà pertanto sufficiente che quest’ultima con­tenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Tale dichiarazione, in genere resa attraverso un ATTO PRINCIPALE e ATTI SEPARATI, deve contenere:

1.a) le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) del candidato sindaco

1.b) i candidati consiglieri e le relative generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) contraddistinti con un numero d’ordine progressivo. In caso di candidati consiglieri che siano cittadini dell’Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato membro di cui siano cittadini.

Il numero dei candidati non può essere inferiore a 16 né superiore a 24; all'interno di ciascuna lista, ciascun genere non deve essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati, secondo quanto previsto nella pubblicazione ministeriale

1.c) il contrassegno di lista

1.d) la descrizione del contrassegno di lista

1.e) la nomina dei due delegati di lista incaricati di designare i rappresentanti della lista medesima e di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco. I delegati possono anche essere sottoscrittori o candidati della lista.

1.f) le firme autenticate dei sottoscrittori della lista per ciascuno dei quali dovranno essere riportati nome, cognome, luogo e data di nascita.

Per i soggetti che hanno titolo a norma di legge all’autentica delle firme dei sottoscrittori si rimanda a quanto contenuto nella pubblicazione ministeriale.

Il numero delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 175 né superiore a 350.

I candidati non possono sottoscrivere la lista per la quale sono candidati e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte. I candidati possono invece sottoscrive una lista differente da quella in cui sono candidati.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni.

Al momento della raccolta delle firme devono essere osservate le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni, tra cui quelle apportate con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

2) certificati elettorali attestanti che i sottoscrittori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune di Segrate (verifica come ottenere i certificati)

3) dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità, la dichiarazione di non aver accettato la candidatura a sindaco in nessun altro comune, sia di non essere sindaco in altro comune, salvo il caso di elezioni contestuali.

La dichiarazione deve contenere anche la dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con la lista o le liste di candidati alla carica di consigliere comunale, che ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate. 

4) dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature a consiglieri, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive dei candidati in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità;

5) dichiarazione autenticata dei delegati di lista di collegamento con il candidato sindaco

6) certificati elettorali attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica (verifica come ottenere i certificati)

7) se la lista è contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, la dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio in cui si attesta che la lista o le candidature sono presentate in nome e per conto del medesimo partito o gruppo politico

8) Contrassegno di lista
Il contrassegno deve essere consegnato a mano, alternativamente o, come preferibile, cumulativamente, attraverso le seguenti modalità:

- su supporto fisico digitale (CD, DVD, pen drive o simili) consegnato a mano: in tale caso il contrassegno deve essere presentato sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE ® e sprovvisti del profilo del colore

- in quattro esemplari in forma cartacea, disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione)

Si consiglia vivamente per agevolare il più possibile il lavoro della commissione al momento dell’esame delle liste, di consegnare il contrassegno sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, nel qual caso l’immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

I presentatori delle liste dovranno evitare che il contrassegno sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici. 

E’ inoltre da evitare, da coloro che non ne sono autorizzati, l’uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. 

E’ vietato depositare contrassegni che riproducono:

- immagini o soggetti di natura religiosa

- simboli del Comune

- denominazioni e simbolo di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione

- espressioni, immagini o raffigurazioni che fanno riferimento a ideologie autoritarie 

9) Programma amministrativo in duplice copia

10)
La dichiarazione con i riferimenti dei due delegati di lista che possono assistere alle operazioni di sorteggio e che possono designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’ufficio centrale che è contenuta nella seconda facciata dell’atto principale

Ulteriore documentazione da presentare in casi particolari

11) I cittadini di altri Stati dell’Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale (la carica di Sindaco è riservata solamente ai cittadini italiani), in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i candidati di cittadinanza italiana, devono presentare all’atto di deposito della lista i seguenti ulteriori documenti:

   11.a) dichiarazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine

   11.b) attestato rilasciato, da non oltre 3 mesi, dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità; l’attestato può essere validamente sostituito da un’autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell’ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990;

   11.c) nel caso che non siano ancora iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza, un attestato del Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione sia stata presentata non oltre il 5° giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (non oltre quindi il 14/4/2026)

12) L’articolo 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, ha introdotto nuove norme sulla sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa.

Infatti, in occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall’articolo 20, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’elettore che non è in grado di apporre una firma autografa:

  • per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico, di cui all’articolo 55 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (elettori ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità);
  • perché l’elettore si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in quanto:

- elettore affetto da gravissime infermità, tali che sia impossibile l’allontanamento dalla sua abitazione

- oppure affetto da gravi infermità, il quale si trovi in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora.

Pertanto, nei casi previsti dall'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 devono quindi essere presentati:

- il supporto digitale (ad esempio CD, DVD, pen drive o simili) contenente l'atto separato per la firma digitale del sottoscrittore impossibilitato ad apporre la firma autografa (modello a pag. 143 della pubblicazione ministeriale), firmato digitalmente o con firma elettronica avanzata da parte del sottoscrittore impossibilitato ad apporre la firma autografa

- la certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare

Modulistica

I fac-simile della modulistica necessaria alla presentazione delle liste di candidati sono contenuti nella pubblicazione ministeriale cui si rimanda. La verifica della corrispondenza dei modelli pubblicati con le presenti istruzioni alle indicazioni contenute nella pubblicazione ministeriale è a totale cura dell’utilizzatore che ne dovrà accertare personalmente la piena conformità alle indicazioni ministeriali, facendosi carico di qualsivoglia conseguenza derivante da imprecisioni, refusi o altro.

Nello stampare i moduli, si deve avere cura che le sottoscrizioni e le relative autentiche siano contenuti nello stesso foglio, con le autentiche di seguito alle sottoscrizioni medesime (quindi o nella medesima pagina, o nella pagina seguente stampata fronte/retro). Si consiglia di stampare i moduli dell'ATTO PRINCIPALE e degli ATTI SEPARATI su foglio A3, orientamento orizzontale, fronte retro, in formato libretto (in modo tale che le 4 pagine che compongono ciascun atto siano contenute tutte nel medesimo foglio A3 recante, in fondo, l'autentica delle sottoscrizioni).

 

 

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