Comune di Segrate




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Tassa smaltimento rifiuti (TARSU)

COSA

La TARSU è la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che deve essere corrisposta sia dalle persone fisiche residenti sul territorio sia dalle persone giuridiche che svolgano la loro attività in locali siti a Segrate.


CHI

E' tenuto al pagamento della tassa chi occupa oppure conduce locali ed aree ubicati nel territorio del Comune di Segrate, a qualsiasi uso destinati.


COME

E’ necessario denunciare ogni nuova conduzione/occupazione e ogni eventuale variazione di dati:

  • cambiamento di abitazione o trasferimento di sede dell'attività entro la città (denuncia di trasferimento)
  • trasferimento in altro Comune o cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassabili (denuncia di cessazione), ai fini della cancellazione dall’elenco debitori della tassa
  • variazione della metratura e/o della destinazione d'uso, a suo tempo dichiarata, dei locali occupati (denuncia di variazione)
  • cambio di intestazione dell’avviso di pagamento (denuncia di cessazione e denuncia di nuova iscrizione)

QUANTO

Le tariffe variano in funzione della destinazione d’uso e delle dimensioni dei locali. E’ possibile chiedere su apposita modulistica la riduzione tariffaria per “unico occupante residente”.

icona pdfRiduzione unico occupante (formato PDF - 173 KB)


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Si ricorda che la tassa non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche quindi la denuncia anagrafica per il cambio di abitazione o di residenza non è sostitutiva della denuncia ai fini dell'applicazione o della cessazione della tassa. Tutta la modulistica deve essere consegnata direttamente agli sportelli della società San Marco S.P.A oppure potrà essere inoltrata per posta Gli sportelli della Società San Marco si trovano in via Roma 9/c – Segrate; sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 - il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle 14,30 alle 17,00 (Tel 02-26923026).
 
A. Denuncia per applicazione della tassa (nuova occupazione/conduzione) o di variazione o di trasferimento qualora la variazione o il trasferimento siano presupposto di un aumento della tassa. La denuncia va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione (oltre tale data si incorre in violazione per omessa presentazione). L'applicazione o l'aumento della tassa parte dal bimestre solare successivo (gennaio/febbraio, marzo/aprile, ecc.) a quello in cui si è verificato il fatto, con relativo recupero delle somme dovute.

Per l'applicazione della tassa (nuova iscrizione) occorre presentare:

  1. Denuncia su modulo prestampato in cui vanno indicate le generalità del contribuente (con obbligo di indicazione del codice fiscale), la descrizione, la metratura dei locali e gli estremi catastali (Foglio, N. mappale, Subalterno).La metratura da calcolare si riferisce ai metri quadrati di superficie calcolata a filo dei muri interni , compresi cantina e garage (calcolati per intero e non in percentuale), soffitte, ripostigli, lavanderie e simili . E' obbligatorio dichiarare gli estremi catastali (Foglio, N. mappale, Subalterno) di ogni unità locale denunciata alla Tarsu per porre in essere le attività previste per i Comuni dall’art. 70, III° c., D. Lgs. 507/1993 così come modificato dalla legge finanziaria 2005 (L.311/2004). Se l’intestatario Tarsu è anche proprietario dell’immobile, non ha difficoltà a reperire il dato lo trova infatti nel rogito di acquisto, oppure nelle visure catastali dell’immobile di sua proprietà. Se invece l’intestatario Tarsu non è proprietario dell’immobile (ad es., perché è l’affittuario, il comodatario, ecc.), non deve far altro che chiedere al proprietario di indicargli gli estremi.
  2. Le ditte o società dovranno presentare, inoltre, una visura aggiornata della CCIAA 

icona pdfModulo prestampato (persona fisica) (formato PDF - 259 KB)
icona pdfModulo prestampato (persona giuridica) (formato PDF - 214 KB)

B. Denuncia di cessazione o di variazione (esclusa quella per "unico occupante") o di trasferimento qualora la variazione o il trasferimento siano presupposto di una riduzione della tassa. La cessazione o la riduzione della tassa viene applicata dal bimestre solare successivo alla presentazione della denuncia; per non continuare a pagare tributi non dovuti è pertanto opportuno presentarla immediatamente o al massimo entro l'ultimo giorno del bimestre solare in cui si sono verificate le rispettive condizioni.
Per la cancellazione dall’elenco debitori TARSU occorre presentare denuncia di cessazione su modulo prestampato o comunicazione scritta. Nel caso di cessazione tardiva si dovrà dimostrare di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree presentando le chiusure delle utenze (luce, acqua o gas) o visura della CCIAA per le società o ditte. Il diritto all'abbuono del tributo decorre comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo.

icona pdfModulo prestampato (formato PDF - 214 KB)
 
C. Riduzione tariffaria per "unico occupante residente"
E' applicata, su richiesta del contribuente, sulla base dei dati contenuti nella denuncia, con effetto dall'anno successivo alla presentazione della richiesta stessa (scarica il modulo), come stabilito dalla legge(art.66 comma 5 del D.Lgs.507/1993). Il contribuente è obbligato a presentare tempestiva denuncia al venir meno della condizione di unico occupante (scarica modulo).

icona pdfRiduzione unico occupante (formato PDF - 173 KB)
icona pdfRevoca riduzione unico occupante (formato PDF - 171 KB)

Nel caso di mancata o tardiva dichiarazione si incorrerà nelle seguenti sanzioni:

  • per omessa presentazione della denuncia originaria (nuova occupazione/conduzione) o di variazione:
    • dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di 51,65 euro
  • per denuncia originaria o di variazione infedele:
    • dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Gli avvisi di pagamento, recapitati a casa del contribuente, vanno pagati in quattro rate alle scadenze indicate sull'avviso o in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata. E’ possibile presentare richiesta di dilazioni di pagamento di avvisi già ricevuti su apposita modulistica. Se l'avviso di pagamento non arriva in tempo utile rispetto alla scadenza della 1° rata, il pagamento va effettuato il prima possibile. Nel caso si configurino situazioni tali da poter giustificare un rimborso di quanto pagato è possibile farne motivata richiesta (scarica fac-simile).

icona pdfRichiesta rateizzazione TARSU (formato PDF - 55 KB)
icona pdfRimborso TARSU (formato PDF - 44 KB)

Il pagamento, previo ricevimento dell'avviso di pagamento, può essere effettuato:

  • in contanti presso gli sportelli della Società San Marco S.P.A
  • con versamento su c/c postale intestato a San Marco S.P.A - Comune di Segrate - Serv.Gestione Entrate Tributarie TARSU - Via Roma n.9/c - 20090 Segrate 

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs.507/93 e successive modifiche e integrazioni; Regolamento Unico delle Entrate deliberazione C.C. n.11/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Ultimo aggiornamento: 23 febbraio 2012 < Indietro
 

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