In dettaglio
AGGIORNAMENTO 27 APRILE
Il Presidente del Cosiglio dei Ministri ha firmato il DPCM del 26 aprile che avvia la Fase 2 dell'emergenza Covid-19, i provvedimenti contenuti nel Decreto avranno valenza dal 4 maggio e per le successive due settimane.
Di seguito i principali:
- Per quanto riguarda gli spostamenti, questi saranno possibili all’interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai parenti; gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione.
- Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine sui mezzi pubblici.
- Sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza e regolando gli ingressi alle aree gioco per bambini, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza.
- Per quanto riguarda le cerimonie religiose, saranno consentiti i funerali, cui potranno partecipare i parenti di primo e secondo grado per un massimo 15 persone. Inoltre, già nei prossimi giorni si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza.
- Previste regole più stringenti per chi ha febbre sopra i 37.5 gradi e sintomatologie respiratoria: obbligo di restare a casa e avvertire il proprio medico.
- Per quanto riguarda le attività di ristorazione, oltre alla consegna a domicilio, sarà consentito il ritiro del pasto da consumare a casa o in ufficio.
- A partire dal 4 maggio potranno quindi riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori .
- Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive, a partire dal 4 maggio saranno consentite le sessioni di allenamento a porte chiuse degli atleti di sport individuali.
Si allega il DPCM.
AGGIORNAMENTO 11 APRILE
Il Presidente della Regione Lombardia ha firmato la nuova ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 che prevede misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si allega il testo integrale dell'Ordinanza.
AGGIORNAMENTO 10 APRILE
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo DPCM con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Si allega il testo integrale del Decreto.
AGGIORNAMENTO 6 APRILE
Con ordinanza regionale 522 del 6 aprile, in vigore dal 7 aprile, sono state introdotte in particolare le seguenti modifiche all’ordinanza 521 del 4 aprile:
- È permesso il commercio al dettaglio di fiori e piante negli ipermercati e supermercati
-
È consentita la vendita online (o non in presenza) e la consegna a domicilio di tutte le categorie merceologiche
- Le attività di cura e manutenzione del paesaggio (codice 81.3) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.
AGGIORNAMENTO 4 PRILE ORE 20
Il Presidente della Regione Lombardia ha firmato oggi l'Ordinanza 521 che detta nuove regole valide anche a Segrate da domani fino al 13 aprile.
La nuova ordinanza introduce alcune novità, in particolare:
- Obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe
- Obbligo di mantenere la distanza massima di 200 metri da casa per svolgere l'attività motoria e per la cura degli animali domestici mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro dalle altre persone
- Obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani (si raccomanda anche la misurazione della temperatura)
- Sono vietati gli assembramenti di più di due persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Novità per le vendite al dettaglio:
- La possibilità di acquistare articoli di cartoleria all'interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti)
- La possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio.
- L'accesso alle attività commerciali è consentito a un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di portare con sé minori,disabili o anziani
Si allega il testo dell'ordinanza.
AGGIORNAMENTO 2 APRILE
Il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo Decreto valido da sabato 4 aprile che proroga l'efficacia di tutte le precedenti misure fino al 13 aprile.
AGGIORNAMENTO 26 MARZO ORE 18
Si allega il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti datato 26-3-2020.
AGGIORNAMENTO 23 MARZO ORE 17
Si allega il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti datato 23-3-2020.
AGGIORNAMENTO 23 MARZO ORE 16
ll presidente della Regione Lombardia ha firmato l'Ordinanza 517 che contiene modifiche all'Ordinanza 515.
Si allega il testo completo dell'Ordinanza 517.
AGGIORNAMENTO 23 MARZO ORE 9
Il presidente della Regione Lombardia ha firmato l'Ordinanza 515 che contiene ulteriori modifiche per la prevenzione e la gestione dell'emergenza da Covid-19, modificando anche un errore materiale dell'ordinanza 514 del 21 marzo. Le disposizioni sono valide dal 23 marzo al 15 aprile.
Si allega il testo completo dell'Ordinanza 515.
AGGIORNAMENTO 22 MARZO ORE 20.30
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo Decreto del 22 marzo con ulteriori misure urgenti valide dal 23 marzo al 3 aprile su tutto il territorio nazionale, per contenere la diffusione del Coronavirus.
ART. 1
- Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole ". E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono soppresse;
- le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
- Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
- Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
- Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
ART. 2.
(Disposizioni finali)
- 1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.
Si allega il testo integrale del DPCM 22 marzo con l'allegato 1 contenente la lista delle attività che possono continuare.