Introduzione
E’ la tassa dovuta sulle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono soggetti alla tassa:
- l'occupazione di suolo pubblico effettuata con banchetti, chioschi ecc.;
- le occupazioni di spazio sottostante il suolo pubblico effettuate con serbatoi, intercapedini, cavi ecc.;
- le occupazioni di spazio soprastante al suolo pubblico effettuate con tende da sole, faretti, bacheche, ecc.;
- la tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata, ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.
La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione.
In mancanza del titolare di concessione o autorizzazione, la tassa è dovuta dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico.
Le tariffe relative alla tassa di occupazione suolo pubblico sono stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale. Per ogni tipologia di occupazione, a norma di legge sono previste eventuali riduzioni sulla tariffa base ivi indicata. La tassa non è dovuta per occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato.