Introduzione

La dichiarazione di nascita può essere resa nel Comune in cui è avvenuta la nascita, nel Comune di residenza dei genitori o nel caso di residenza diverse la denuncia può essere resa, a scelta, nel Comune di residenza di uno dei due previo accordo o presso la Direzione Sanitaria o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.

Chi può fare richiesta

Per i genitori uniti in matrimonio:

  • uno dei due genitori o entrambi;
  • un loro procuratore speciale;
  • medico/ostetrica che ha assistito al parto.

Per i genitori non uniti in matrimonio:

  • dalla sola madre che intende riconoscere il figlio;
  • dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio.

Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento. Vd: "Riconoscimento di figli naturali".
La denuncia di nascita è resa senza testimoni.

Come fare

La denuncia di nascita va resa:

  • entro 10 giorni dalla nascita, se viene resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza;
  • entro 3 giorni dalla nascita, se viene resa presso la Direzione Sanitaria o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.

La documentazione successivamente indicata, può essere inviata preventivamente al seguente indirizzo e-mail: stato.civile@comune.segrate.mi.it al fine di concertare con l'ufficio un appuntamento per effettuare la denuncia di nascita.

Cosa serve

  1. attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
  2. documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d’identità) del dichiarante.

Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d’identità valida.
Per i genitori stranieri, non titolari di carta d’identità, occorre esibire il passaporto; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:

  • Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di cura ove è avvenuta la nascita che provvederà a trasmetterla all’Ufficio di Stato Civile richiesto dai genitori;
  • Comune ove è avvenuto il parto;
  • Comune di residenza dei genitori;
  • Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune;
  • Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro comune (in questo caso l’iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall’art. 7 lett.A) D.P.R . 30.5.1989 N. 223).

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento: D.P.R.396/2000

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