A chi è rivolto

Da dicembre 2016 l’obbligo di pubblicazione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è stato abrogato dall'art. 43 del D. Lgs. 97/2016, comma 1. Tale obbligo, per i dati riferiti ai beneficiari di sovvenzioni o aiuti economici dei periodi successivi al 2016, è da ritenersi assorbito dalle previsioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 sulla pubblicazione degli atti di concessione e dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Descrizione

Da dicembre 2016 l’obbligo di pubblicazione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è stato abrogato dall'art. 43 del D. Lgs. 97/2016, comma 1.

Tale obbligo, per i dati riferiti ai beneficiari di sovvenzioni o aiuti economici dei periodi successivi al 2016, è da ritenersi assorbito dalle previsioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 sulla pubblicazione degli atti di concessione e dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Come fare

Da dicembre 2016 l’obbligo di pubblicazione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è stato abrogato dall'art. 43 del D. Lgs. 97/2016, comma 1. Tale obbligo, per i dati riferiti ai beneficiari di sovvenzioni o aiuti economici dei periodi successivi al 2016, è da ritenersi assorbito dalle previsioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 sulla pubblicazione degli atti di concessione e dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Cosa serve

Da dicembre 2016 l’obbligo di pubblicazione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è stato abrogato dall'art. 43 del D. Lgs. 97/2016, comma 1. Tale obbligo, per i dati riferiti ai beneficiari di sovvenzioni o aiuti economici dei periodi successivi al 2016, è da ritenersi assorbito dalle previsioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 sulla pubblicazione degli atti di concessione e dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Cosa si ottiene

Da dicembre 2016 l’obbligo di pubblicazione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è stato abrogato dall'art. 43 del D. Lgs. 97/2016, comma 1. Tale obbligo, per i dati riferiti ai beneficiari di sovvenzioni o aiuti economici dei periodi successivi al 2016, è da ritenersi assorbito dalle previsioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 sulla pubblicazione degli atti di concessione e dell'elenco dei soggetti beneficiari.

Tempi e scadenze

Da dicembre 2016 l’obbligo di pubblicazione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica è stato abrogato dall'art. 43 del D. Lgs. 97/2016, comma 1. Tale obbligo, per i dati riferiti ai beneficiari di sovvenzioni o aiuti economici dei periodi successivi al 2016, è da ritenersi assorbito dalle previsioni degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 sulla pubblicazione degli atti di concessione e dell'elenco dei soggetti beneficiari.

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